(massima n. 1)
L'interpretazione dell'effettivo contenuto dell'atto di appello (rimessa istituzionalmente al giudice di merito nell'esercizio di un potere insindacabile in sede di legittimità se correttamente e congruamente motivato) deve avvenire non solo in base alla sua letterale formulazione ma tenendo conto delle sostanziali finalità che la parte intende perseguire, quali correttamente possono ritenersi compendiate e chiarite nelle specifiche conclusioni delle quali l'atto risulti corredato. (Nella specie, accolta dal pretore una domanda nei confronti dell'Inail diretta alla costituzione di rendita da infortunio, l'istituto nell'impugnare la sentenza aveva contestato la sussistenza di postumi indennizzabili e chiesto il rigetto della domanda previo rinnovo della c.t.u., deducendo altresì, per la prima volta in appello, che non si erano verificati aggravamenti rispetto alla misura dell'inabilità, concordemente valutata in sede di collegiale medica in percentuale inferiore almeno indennizzabile. Il giudice d'appello - con decisione che la S.C. ha confermato ribadendo il principio di cui alla massima - considerando che l'atto di gravame complessivamente interpretato lo avesse investito comunque della questione della sussistenza di postumi indennizzabili, in quanto requisito rilevante in sé e per sé, a prescindere dalla dedotta mancanza di un aggravamento, aveva disposto il rinnovo della c.t.u. rigettando poi la domanda).