(massima n. 1)
Allorquando né nella intestazione del ricorso per cassazione proposto da un ente né nella relativa procura risulti l'indicazione del nome della persona fisica che ha conferito il mandato e della sua specifica qualità, come nel caso in cui la procura venga rilasciata con sottoscrizione apposta sulla stampigliatura con la denominazione dell'ente stesso e l'indicazione «il legale rappresentante», ne consegue l'inammissibilità del ricorso, non potendosi escludere ogni incertezza in ordine al soggetto che propone il ricorso stesso, atteso che quell'indicazione è del tutto generica e di per sé inidonea ad un fattibile riscontro dei suoi poteri rappresentativi.