(massima n. 1)
La rilevanza del decreto di citazione e della richiesta di rinvio a giudizio in quanto emanati ed ancorché non notificati, costituisce una regola non circoscritta al solo esercizio dell'azione penale ma valevole anche in tema di interruzione della prescrizione, atteso che l'art. 160 c.p., come modificato dall'art. 239 att. nuovo c.p.p., enumera la richiesta di rinvio ed il decreto di citazione a giudizio tra gli atti interruttivi e considera questi ultimi nella loro consistenza obiettiva, senza alcun riferimento alla notificazione agli interessati.