(massima n. 1)
L'onere della notifica della richiesta di rimessione alle altre parti processuali, previsto dall'art. 46, comma primo, c.p.p. deve ritenersi osservato anche nell'ipotesi in cui la detta richiesta, avanzata in pubblica udienza, sia stata contestualmente consegnata in copia a ciascuna delle parti private presenti o rappresentate, nonché al pubblico ministero, e ciò risulti attestato nel verbale di udienza.