(massima n. 1)
Nell'ipotesi di accoglimento della dichiarazione di astensione di un giudice, la rimessione del procedimento al giudice determinato a norma dell'art. 11 c.p.p. è consentita solo quando non sia possibile la sostituzione del magistrato astenuto con altro dello stesso ufficio, termine quest'ultimo da intendersi come organo giudiziario che esercita le funzioni giurisdizionali dell'ambito di un determinato territorio. Ed infatti, la rimessione, essendo un istituto di carattere eccezionale in quanto determina uno spostamento di competenza e, quindi, la sottrazione dell'imputato al giudice naturale, è ammessa solo in presenza dell'oggettiva impossibilità di procedere al giudizio nella sede naturale. Pertanto, solo dopo la verificata impossibilità di applicazione, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, di altro magistrato appartenente allo stesso ufficio, può farsi luogo alla rimessione del procedimento al giudice determinata a norma dell'art. 11 c.p.p.