(massima n. 1)
La rimessione del procedimento determinata dall'art. 43, secondo comma, c.p.p. (con conseguente divieto del ricorso all'analogia ai sensi dell'art. 14 att. c.c.), trova applicazione soltanto in caso di impossibilitą di sostituzione del giudice astenuto e ricusato. Non integrano impossibilitą, legittimante la rimessione, ragioni di mera opportunitą.