(massima n. 3)
In tema di utilizzabilità della prova, il fatto che l'inutilizzabilità sia stata dichiarata nel corso del procedimento incidentale de libertate svoltosi durante le indagini preliminari, anche se con il vaglio della Corte di cassazione, non ha alcun effetto preclusivo sulla sua utilizzazione in sede di giudizio dal momento che il problema dell'utilizzabilità delle prove si pone esclusivamente con riferimento al dibattimento ed ogni valutazione compiuta in proposito in tema di procedimento cautelare, non può vincolare il giudice del dibattimento. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha ritenuto irrilevante ai fini della decisione della utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, il fatto che nel corso di un procedimento cautelare relativo ad alcuni degli imputati, fossero state dichiarate inutilizzabili le intercettazioni successive ad una certa data).