(massima n. 1)
Il provvedimento di rimessione del processo ad altro giudice, previsto dall'art. 43, comma secondo, c.p.p. nei casi in cui, a seguito di astensione o ricusazione di magistrati dell'ufficio procedente, non ne sia possibile la sostituzione, č da detta norma attribuito esclusivamente all'organo collegiale (corte di appello o tribunale), a differenza di quanto stabiliva l'omologo art. 70, comma quarto, c.p.p. del 1930, che attribuiva un simile potere al presidente della corte o del tribunale. Ne consegue che il provvedimento di rimessione adottato dal presidente del tribunale costituisce atto abnorme, in quanto proveniente da un organo nemmeno astrattamente idoneo a determinare l'effetto traslativo previsto dalla norma.