(massima n. 1)
L'istituto derogatorio dello spostamento territoriale del procedimento, in caso di impossibilitą di sostituzione del giudice astenuto o ricusato con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi dell'ordinamento giudiziario, presuppone la necessaria e preliminare verifica, mediante i meccanismi della supplenza e dell'applicazione o della variazione tabellare in via d'urgenza, dell'assoluta e non meramente temporanea impossibilitą di composizione e di funzionamento dell'organo collegiale giudicante.