(massima n. 1)
La rimessione del processo ad altro giudice, ai sensi degli artt. 43, comma secondo, e 11 c.p.p. può essere consentita soltanto dopo avere constatato l'assoluta impossibilità della composizione del collegio giudicante mediante il ricorso agli istituti della supplenza e dell'applicazione secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, in quanto la rimessione è istituto di carattere eccezionale siccome comportante la sottrazione dell'imputato al giudice naturale precostituito per legge.