(massima n. 1)
Sono validi gli atti compiuti dal giudice astenutosi, della cui sorte (validitā o invaliditā) non č fatta menzione nel provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione. (Fattispecie relativa a provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare adottato da collegio del quale faceva parte un giudice poi astenutosi).