(massima n. 1)
Il provvedimento che dichiara ex art. 42, comma 2, c.p.p., se ed in quale parte gli atti compiuti dal giudice astenutosi conservino efficacia non deve essere necessariamente contestuale all'accoglimento della dichiarazione di astensione, in quanto mentre quest'ultima deve essere effettuata con la maggiore celerità possibile — anche per evitare dubbi di imparzialità del giudizio — il provvedimento che decide la sorte degli atti posti in essere dal giudice astenuto ex art. 42, comma 2, c.p.p. può ben richiedere, soprattutto nell'ipotesi di processi obiettivamente complessi, uno studio approfondito degli atti che non incide sulla ratio dell'art.42 c.p.p., il quale concerne una decisione intrinsecamente unitaria e coerente che può ben essere, quindi, adottata anche in sequenza ravvicinata, ove questa sia giustificata da diversi tempi di ponderazione. (Nella specie il provvedimento in ordine all'efficacia degli atti compiuti dal giudice astenuto — che aveva riconosciuto piena validità agli atti compiuti da quest'ultimo — era stato depositato il giorno successivo a quello del deposito del provvedimento di accoglimento della dichiarazione di astensione).