(massima n. 1)
Deve escludersi ogni ipotesi di invalidità al provvedimento del presidente del tribunale che, accolta la dichiarazione di astensione, rinvii la indicazione degli atti meritevoli di conservare efficacia ad un altro provvedimento, in quanto l'art. 42 c.p.p. prevede una decisione intrinsecamente unitaria e coerente, che però può essere adottata anche in una sequenza ravvicinata, qualora ciò si giustifichi in relazione alla complessità dell'operazione di selezione degli atti compiuti in precedenza dal giudice astenutosi (nel caso di specie, l'indicazione degli atti è avvenuta il giorno successivo).