(massima n. 1)
Dopo l'accoglimento della dichiarazione di astensione del giudice (nella specie di componente di organo collegiale), quest'ultimo non può compiere alcun atto del procedimento e, pertanto, non può neanche declinare la propria competenza in ordine ad esso, in quanto l'art. 42, comma primo, c.p.p., al fine di evitare ogni concreta influenza del giudice astenuto nella vicenda processuale, lo priva del potere di esercitare qualsiasi potestà giurisdizionale nel procedimento: onde ogni sua decisione, quale che ne sia il contenuto, risulterebbe inficiata da vizio di capacità del giudice, e pertanto da nullità assoluta e insanabile. (Fattispecie relativa a procedimento penale militare, al quale la S.C. ha ritenuto integralmente applicabile il regime del diritto processuale ordinario, sia in forza del principio di complementarietà della disciplina del processo militare, di cui all'art. 261 c.p.m.p., sia in virtù dello specifico ed espresso rinvio ad essa dell'art. 288 stesso codice).