(massima n. 1)
La pronuncia di illegittimitą costituzionale di una norma processuale esplica i suoi effetti anche retroattivamente, ma con l'esclusione delle situazioni giuridiche «esaurite», ossia non suscettibili di essere modificate o rimosse. Orbene, in tema di incompatibilitą, dal coordinamento tra l'art. 38, secondo comma e l'art. 34, primo e secondo comma c.p.p., si desume che la funzione della ricusazione resta circoscritta nell'ambito di un grado del procedimento. Conseguentemente, puņ definirsi «esaurita» la situazione processuale quando la causa di incompatibilitą sia insorta, sulla base della pronuncia della Corte costituzionale, in epoca successiva alla chiusura del grado di procedimento cui l'incompatibilitą si riferisce. (Fattispecie nella quale nelle more dell'appello dell'imputato era stata dichiarata con sent. n. 186/1992 Corte cost., l'incostituzionalitą dell'art. 34, secondo comma c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilitą del giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di applicazione della pena. In virtł del principio suesposto la S.C. ha escluso che la suddetta pronuncia potesse avere effetti sul procedimento pervenuto in grado di appello).