(massima n. 2)
Le norme che regolano la ricusazione hanno carattere eccezionale, in quanto, comportando la possibilità di mutamento del giudice precostituito, incidono sul principio di immutabilità del giudice naturale. Peraltro, nell'ambito di tale eccezionalità, costituisce a sua volta norma eccezionale quella che fissa un termine di decadenza per far valere il diritto della parte alla terzietà del giudice. Ne consegue che non è consentita un'interpretazione estensiva del termine «nota», adottato in tema di decadenza dalla facoltà di proporre la ricusazione, in quanto essa si porrebbe in contrasto sia con l'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, sia con l'art. 24, comma primo, Cost., che garantisce il diritto del cittadino di agire in difesa dei propri diritti, tra i quali rientra quello di essere giudicato da un giudice imparziale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'unica interpretazione corretta dell'aggettivo «nota» usato nel secondo comma dell'art. 38 c.p.p. sia quella letterale, di «conosciuta», escludendo sia che ad esso possa darsi il significato di «conoscibile», sia che lo si possa considerare come un equivalente di «notorio»).