(massima n. 1)
Il giudizio di merito relativo alla dichiarazione di paternitą o maternitą naturale di minori, innanzi al tribunale, a norma dell'art. 38 att. c.c. (come modificato dall'art. 221 della legge 18 maggio 1975 e dall'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184) ove attivato con citazione invece che con ricorso (a mezzo del quale deve essere introdotto, a norma dell'art. 737 c.p.c., trattandosi di giudizio soggetto al rito camerale anziché al rito contenzioso ordinario) non č viziato da nullitą quando l'atto introduttivo contenga tutti gli elementi necessari a farlo considerare come ricorso e siano stati adottati dal giudice i conseguenti provvedimenti di legge ai fini della instaurazione del contraddittorio.