(massima n. 1)
In tema di termini per la dichiarazione di ricusazione, in base all'art. 38, comma primo, c.p.p., la presentazione della dichiarazione, nel giudizio, può essere proposta fino a che non sia scaduto il termine previsto dall'art. 491, comma primo, c.p.p., relativo alle questioni preliminari, e cioè subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti civili, che è la prima formalità da osservarsi nell'ambito degli atti introduttivi del dibattimento, non bastando che la dichiarazione sia proposta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento ex art. 492, comma primo, c.p.p.