(massima n. 1)
Anche nel procedimento in camera di consiglio disciplinato dall'art. 127 c.p.p. la dichiarazione di ricusazione può essere presentata finché non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti. (Fattispecie relativa a procedura di appello ex art. 310 c.p.p., nella quale si è ritenuta tempestiva la dichiarazione di ricusazione presentata dopo due udienze di rinvio disposto per legittimo impedimento dell'imputato, ma prima di quella di trattazione del gravame).