(massima n. 1)
La dichiarazione di ricusazione ha carattere rigorosamente formale, sia per quanto attiene all'allegazione di prove e documenti che per quanto riguarda il termine ed il modo di presentazione (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente sia stata giudicata inammissibile una istanza di ricusazione sfornita della necessaria documentazione in ordine alla circostanza della avvenuta presentazione della querela e del rapporto di debito o credito asseritamente dichiarato esistente dalla parte nei confronti del giudice ricusato).