(massima n. 1)
In tema di ricusazione, il disposto dell'art. 38, comma quarto, nuovo c.p.p. (così come, del resto, quello dell'art. 65, comma secondo, c.p.p. abrogato) deve essere interpretato nel senso che mentre il procuratore speciale è abilitato a formulare la dichiarazione di ricusazione in luogo dell'interessato, a sua firma ma in nome e per conto del rappresentato, il difensore può fungere solo da nuncius, ossia presentare in cancelleria la dichiarazione di ricusazione formulata e sottoscritta dal suo assistito.