(massima n. 1)
L'art. 38 comma 4 c.p.p. secondo il quale la dichiarazione di ricusazione, «quando non è fatta personalmente dall'interessato, può essere proposta a mezzo del difensore o di un procuratore speciale», va interpretato, alla stregua del suo letterale tenore ed anche alla luce della regola generale enunciata nell'art. 99 c.p.p. in materia di «estensione al difensore dei diritti dell'imputato», nel senso che detta dichiarazione può essere proposta in via autonoma anche dal difensore munito di mandato speciale, ferma restando la possibilità, per l'imputato, di annullare l'efficacia ai sensi del comma 2 del citato art. 99.