(massima n. 1)
La dichiarazione di ricusazione ha carattere rigorosamente formale sia per quanto attiene al termine di presentazione, sia per quanto concerne il modo della stessa, sicché deve essere dichiarata inammissibile allorché non siano stati osservati i termini o le forme prescritti. (Fattispecie nella quale la dichiarazione di ricusazione del giudice dell'udienza preliminare era stata presentata dall'imputato ricusante direttamente all'udienza preliminare, e non presso la cancelleria della corte d'appello, giudice competente a decidere sulla ricusazione).