(massima n. 1)
Qualora venga ricusato un intero collegio della Corte di cassazione, in caso di obiettiva carenza dei presupposti di ammissibilitą della dichiarazione di ricusazione, cosģ come delineati dall'art. 38, comma terzo, c.p.p., č legittima la pronuncia de plano di inammissibilitą della dichiarazione stessa, che deve aver luogo, a norma dell'art. 41, comma primo, stesso codice, senza ritardo. (Fattispecie nella quale la dichiarazione di ricusazione era stata proposta dal ricorrente nell'udienza pubblica del 20 marzo 2000 dinanzi alla seconda sezione penale della Corte suprema nei confronti di tutti i componenti del collegio giudicante, sull'assunto che gli stessi giudici avevano emesso, il 6 marzo precedente, sentenza di rigetto dei ricorsi presentati da coimputati del medesimo reato e che appariva conseguente, stante la comunanza dei motivi da lui presentati, un esito negativo della loro valutazione. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto che le deduzioni del dichiarante apparivano all'evidenza meramente assertive di una situazione di fatto non sorretta da alcun elemento di prova idoneo a dimostrare che la sua posizione in ordine alla fondatezza, o non, degli specifici motivi di ricorso, fosse stata comunque oggetto di sindacato di legittimitą da parte del collegio ricusato, in sede di delibazione dei motivi proposti dai coimputati; e, conseguentemente, preso atto della fissazione, per il giorno 21 marzo 2000, della prosecuzione dell'udienza nel processo principale, ha dichiarato inammissibile l'istanza).