(massima n. 1)
L'istanza di ricusazione č ammissibile nei soli confronti del giudice e non anche nei confronti del rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero, che č parte e non giudice. (Fattispecie relativa ad inammissibilitą di ricusazione proposta nei confronti di un rappresentante dell'ufficio del P.M. presso la S.C.).