(massima n. 1)
Non č passibile di ricusazione il magistrato componente della Corte di Assise davanti alla quale č incardinato un procedimento penale per reati di omicidio commessi al fine di agevolare un'associazione di tipo mafioso, e quindi aggravati ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, convertito in legge n. 203 del 1991, che abbia giā concorso alla pronuncia di condanna dello stesso imputato per il reato associativo sulla base delle dichiarazioni dei medesimi collaboratori di giustizia da escutere nel nuovo dibattimento.