(massima n. 1)
In tema di ricusazione, costituisce indebita manifestazione del convincimento del giudice l'anticipazione della sua opinione sulla colpevolezza o sull'innocenza dell'imputato senza che la stessa sia necessaria ai fini della decisione adottata e, quindi, al fuori di qualsiasi collegamento o legame con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali inerenti al fatto esaminato. (Nel caso di specie, la Corte di cassazione ha ritenuto corretta la decisione, adottata «de plano» con la quale la corte di appello, in relazione al provvedimento del giudice del dibattimento di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare applicata all'imputato, aveva escluso che il riferimento alla sussistenza dei gravi indizi colpevolezza, conseguente alla formazione di un giudicato cautelare e diretto nello specifico ad evidenziare la personalità dell'imputato, potesse integrare un'indebita anticipazione di giudizio ai sensi dell'art. 37, comma primo, lettera b), c.p.p.).