(massima n. 1)
In tema di ricusazione, la delibazione incidentale e strumentale di una questione procedurale da parte di giudici nella loro collegialità, non può ritenersi indebita manifestazione del proprio convincimento, preclusiva della possibilità di far parte del collegio; ed invero la imparzialità del giudice non può dirsi in via generale intaccata da una qualsivoglia valutazione compiuta nello stesso procedimento, perché altrimenti ne risulterebbe una radicale negazione del concetto stesso di procedimento, dovendosi avere riguardo solo alla definitività del provvedimento in una fase di giudizio.