(massima n. 1)
Il fatto che il giudice d'appello, chiamato a decidere proprio in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, abbia già, all'esito di un altro processo per reati dello stesso tipo, escluso la concedibilità delle attenuanti generiche con valutazioni di ordine generale attinenti alla persona e riferite a fatti analoghi, precedenti e successivi, a quelli oggetto del procedimento, non può costituire causa illegittima di ricusazione ai sensi dell'art. 37, comma primo, lett. b).