(massima n. 1)
Non dą luogo ad una ipotesi di ricusazione, ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen. come risultante a seguito della parziale dichiarazione di illegittimitą di cui alla sentenza n. 283 del 2000 della Corte costituzionale, la circostanza che il magistrato abbia gią preso parte a un giudizio a carico dell' imputato per fatti diversi sebbene caratterizzati dalla pretesa identitą delle fonti probatorie valutate e da valutare, atteso che una stessa fonte probatoria, considerata importante ed attendibile in un processo, potrebbe non esserlo altrettanto in un altro. (Fattispecie nella quale č stata dichiarata inammissibile l'istanza di ricusazione proposta nei confronti di un componente del collegio penale che aveva gią giudicato l'imputato per i reati di associazione per delinquere e violazioni tributarie commesse in qualitą di legale rappresentante di altre societą).