(massima n. 1)
In tema di ricusazione, la ipotesi di grave inimicizia tra giudice ed imputato sussiste solo quando vi siano tra i due soggetti rapporti estranei al processo, non potendo essa ravvisarsi nel trattamento (ritenuto sfavorevole ed iniquo) riservato al secondo nel corso del procedimento. Invero la allegazione della inimicizia come causa di ricusazione non può risolversi nella mera deduzione di comportamenti processuali del giudice, ritenuti anomali dalla parte, la quale è invece tenuta ad indicare fatti e circostanze concrete, che siano idonee ad affermare l'esistenza di un rapporto personale, caratterizzato negativamente per ragioni di rancore o di avversione, in modo tale da far ritenere compromessa la imparzialità del giudice. Invero comportamenti processualmente anomali e non equanimi del giudice potranno eventualmente assumere rilevanza in sede disciplinare, mentre l'adozione di provvedimenti errati potrà ovviamente legittimare l'impugnazione, nell'ipotesi che essi abbiano determinato errori di giudizio.