(massima n. 1)
Il genitore naturale ha l'obbligo di concorrere nel mantenimento del figlio sin dalla nascita di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 261 c.c., in relazione al precedente art. 147, ancorché la procreazione naturale sia stata successivamente accertata con sentenza (avente natura dichiarativa), con la conseguenza che dalla data di nascita del figlio decorre il connesso obbligo di rimborsare pro quota l'altro genitore, il quale abbia per intero subito il carico del mantenimento fino a detta pronuncia.