(massima n. 1)
In tema di ricusazione, la funzione pregiudiziata di cui all'art. 37, lett. B) c.p.p. deve essere costituita — in conformità alla sentenza n. 283 del 2000 della Corte costituzionale — da una valutazione di merito, sullo stesso fatto e in ordine al medesimo soggetto, collegata alla decisione finale del processo. Ne consegue che non dà luogo ad una ipotesi di ricusazione la circostanza che lo stesso magistrato, dopo aver adottato l'ordinanza applicativa della misura della custodia in carcere, sia chiamato a pronunciarsi nello stesso procedimento sulla opposizione di cui all'art. 263, comma 5 c.p.p., trattandosi di decisione che non ha attinenza al merito della causa né è in alcun modo coordinata alla decisione finale di essa.