(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 68, comma quarto, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (c.d. Ordinamento penitenziario), secondo cui i magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza non debbono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie, non prevede una incompatibilitā volta ad assicurare l'imparzialitā del giudice in uno specifico procedimento, ma č dettata dall'esigenza di non distogliere il giudice di sorveglianza dalla propria peculiare attivitā istituzionale, anche al fine di consentirgli una idonea e necessaria specializzazione di funzioni, sicché si configura come norma generale di organizzazione relativa alla destinazione dei giudici agli uffici giudiziari, la cui deroga č espressamente prevista dalla circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione di detti uffici per il biennio 2002-2003, deliberata dal Consiglio superiore della magistratura nell'esercizio delle specifiche attribuzioni demandategli dagli artt. 7 ter e 110 dell'ordinamento giudiziario nei casi in cui occorra assicurare continuitā e regolare funzionamento dei medesimi uffici. Ne consegue che non sussiste incompatibilitā all'esercizio delle funzioni di giudice collegiale, in un processo giā iniziatosi, in capo al componente del collegio che, successivamente trasferito al tribunale di sorveglianza, sia trattenuto in dette funzioni per il suo proseguimento in forza di rituale applicazione a tempo pieno disposta dal presidente della Corte d'appello. (Fattispecie in tema di ricusazione).