(massima n. 1)
La disposizione di cui all'art. 34, comma 2 bis del c.p.p. non ha inteso - prevedendo l'incompatibilitą fra Gip e Gup - consacrare una sorta di pił generale principio generale dell'incompatibilitą dovuta al fenomeno della «prevenzione», quanto invece corrispondere all'opportunitą di introdurre una previsione che permettesse una definitiva organizzazione della macchina giudiziaria evitando il proliferare di astensioni e ricusazioni destinate a divenire sempre pił frequenti specie dopo la riduzione delle condizioni di ammissibilitą del rito abbreviato. Ciņ premesso, e considerato come, anche la nuova formulazione dell'art. 111 della Costituzione non abbia comportato la trasformazione della funzione meramente «processuale» cui assolve il giudice dell'udienza preliminare (funzione consistente nell'accertamento della legittimitą della domanda di processo formulata dal pubblico ministero), ne consegue che il differimento di operativitą della suddetta disposizione di cui all'art. 34 cit., e la conseguente esclusione della sua applicazione ai procedimenti nei quali l'udienza fosse gią in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 145 del 1999, non possano essere censurati sotto il profilo della legittimitą costituzionale, in quanto trattasi di previsione dettata dall'esigenza di risolvere problemi intertemporali di organizzazione giudiziaria.