(massima n. 1)
Non sussiste incompatibilitą del giudice, ai sensi dell'articolo 34 c.p.p. anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 1996, qualora lo stesso giudice si trovi a dovere giudicare il medesimo soggetto in due processi distinti relativi a reati diversi. Ed invero la «posizione di quello stesso imputato» cui si riferisce la Corte costituzionale, č quella che concerne il medesimo reato per il quale si procede. (Nella specie la Corte Suprema di Cassazione ha esaminato un caso nel quale le stesse persone avevano subito due processi diversi presieduti dallo stesso magistrato, uno per associazione per delinquere di tipo mafioso e l'altro per singoli fatti criminosi ed il reato associativo non entrava in considerazione, nel secondo processo, neppure a titolo di aggravante ex articolo 7 D.L. n. 152 del 1991).