(massima n. 1)
L'espletamento del giudizio di rinvio da parte della medesima sezione del tribunale, purché in diversa composizione, invece che da una sezione diversa, pur contrastando con quanto espressamente previsto dagli artt. 604 comma 8 e 623 lett. c), non integra una ipotesi di incompatibilitą ai sensi dell'art. 34 c.p.p. e non determina nullitą.