(massima n. 1)
Il giudice che abbia in precedenza emesso decreto di rinvio a giudizio, successivamente annullato dal giudice del dibattimento con restituzione degli atti al pubblico ministero, non può celebrare la nuova udienza preliminare, sussistendo, alla luce della mutata struttura e funzione dell'udienza in questione, una delle cause di incompatibilità stabilite dall'art. 34 c.p.p.