(massima n. 1)
Non sussiste alcuna causa di incompatibilitą al giudizio nei confronti del giudice di appello che rigetti la richiesta di pena patteggiata ai sensi dell'art. 599, comma 4, c.p.p., formulata congiuntamente dall'imputato e dal pubblico ministero. (Nell'occasione la Corte ha anche ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimitą costituzionale degli artt. 34 e 36 c.p.p., nella parte in cui non prevedono una causa di incompatibilitą del giudice che abbia comunque espresso una valutazione discrezionale nell'ambito di uno stesso procedimento, operante a prescindere da iniziative di parte).