(massima n. 1)
In tema di durata massima della custodia cautelare per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, il termine previsto dall'art. 303, comma primo, lett. a), n. 3, c.p.p. opera solo ove per i delitti in questione siano realizzate le condizioni di pena edittale previste nell'art. 407, comma secondo, lett. a), n. 4, e non sulla base del solo titolo di reato. (Fattispecie relativa a contestazione del delitto di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, previsto dall'art. 270 bis, comma secondo, c.p., punito con pena da quattro ad otto anni di reclusione, relativamente al quale la S.C. ha ritenuto che il termine di durata massima della custodia cautelare nella fase delle indagini preliminari sia di sei mesi e non di un anno, pur prevedendo l'art. 303 citato quest'ultimo termine in presenza di pena edittale massima superiore nel massimo a sei anni: e ciò sia sul rilievo che l'art. 407, comma secondo, lett. a è da intendere recepito integralmente, e non solo con riferimento al nomen juris, nell'art. 303, comma primo, lett. a n. 3 del codice di rito, sia perché, nel dubbio interpretativo, il favor libertatis impone di scartare un'interpretazione in malam partem). Non risultano precedenti.