(massima n. 1)
Deve ritenersi sussistente la causa di incompatibilitā di cui all'art, 34 c.p.p., come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 17 ottobre 1996 - che ne ha dichiarato l'illegittimitā nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice il quale abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, in cui la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilitā sia stata comunque valutata - tutte le volte in cui il capo di accusa sia congegnato in maniera tale che la responsabilitā penale di un imputato sia strettamente collegata a quella di un concorrente, senza la cui azione, cosė come in concreto prevista, il reato non si sarebbe realizzato; in tali ipotesi, infatti, appare evidente che la pronuncia su uno dei prevenuti comporta, anche se non si fa menzione alcuna del correo, un giudizio incidentale sull'operato di quest'ultimo. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto sussistente la predetta causa di incompatibilitā nel processo avente ad oggetto la posizione del concorrente-esecutore di una serie di reati, avendo giā il concorrente-mandante patteggiato la pena avanti agli stessi giudici).