(massima n. 1)
I provvedimenti del giudice minorile in tema di autorizzazione all'inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori, secondo la previsione dell'art. 252 c.c., al pari di quelli contemplati dall'art. 317 bis c.c., con riguardo, in genere, all'esercizio della potestą da parte del genitore naturale, sono modificabili e revocabili, non hanno attitudine a incidere in via definitiva sulle posizioni soggettive degli interessati e, pertanto, non sono impugnabili con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost.