(massima n. 1)
In tema di incompatibilitą, la mera conoscenza da parte del giudice del dibattimento degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero senza che vi sia poi alcuna valutazione di merito, non rende lo stesso giudice incompatibile a partecipare al giudizio. (Fattispecie in cui la corte di assise aveva preso cognizione degli atti di indagine perché l'imputato aveva presentato la richiesta di giudizio abbreviato, senza poi esprimere alcuna valutazione in proposito, avendo lo stesso imputato revocato l'istanza).