(massima n. 1)
In considerazione della particolare natura del giudizio di legittimitā, istituzionalmente destinato al controllo di legalitā e non alla valutazione di merito del provvedimento impugnato, nei giudizi davanti alla corte di cassazione non ricorrono le condizioni di incompatibilitā c.d. orizzontale previste dall'art. 34 o le altre gravi ragioni di convenienza previste dall'art. 36, lett. h), c.p.p., salva invece la possibilitā che ricorra una situazione di incompatibilitā cd. verticale, ai sensi dell'art. 34, commi 1 e 3, c.p.p., nel caso in cui un giudice della corte abbia precedentemente ricoperto un ruolo di giudice o di pubblico ministero nelle fasi di merito relative alla stessa res iudicanda. (Mass. redaz.).