(massima n. 1)
Nel caso in cui il tribunale in composizione collegiale ha disposto in più occasioni il rinvio della prima udienza per impedimento legittimo del difensore di uno o più degli imputati, non può dirsi perfezionata la costituzione delle parti ai sensi dell'art. 484 c.p.p.; ne consegue che, in applicazione del regime transitorio disciplinato dagli artt. 219 e 222 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51 (che prevede la prosecuzione avanti il giudice collegiale solo per i procedimenti per i quali il dibattimento si è incardinato mediante la regolare costituzione delle parti), dev'essere dichiarata la competenza del tribunale in composizione monocratica per i reati ad esso attribuiti dalla riforma normativa, così definendosi il conflitto negativo insorto fra i due giudici.