(massima n. 1)
Nel caso in cui il presidente del tribunale, avendo constatato che a seguito di astensione è venuta meno la possibilità di comporre il collegio, rimetta il procedimento penale, ai sensi dell'art. 70, quarto comma, c.p.p. 1930 (ora art. 43, secondo comma, c.p.p. 1988) ad un tribunale limitrofo dello stesso distretto, quest'ultimo tribunale ben può sollevare conflitto di competenza ai sensi dell'art. 51, secondo comma, c.p.p. 1930 (ora art. 28 c.p.p. 1988), in quanto il provvedimento del presidente del tribunale a quo comporta l'investitura di competenza del giudice ad quem, che può e deve valutare la sussistenza dei presupposti della sua competenza.