(massima n. 1)
Anche quando la misura cautelare sia stata applicata da giudice incompetente e gli atti siano stati tempestivamente trasmessi all'ufficio del P.M. presso il giudice competente, la decisione sull'istanza di riesame spetta al tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio del primo giudice, in quanto l'art. 309 comma settimo c.p.p. fornisce un'indicazione indeclinabile di competenza, non derogabile neppure ove si tratti di ordinanza custodiale emessa a norma dell'art. 27 stesso codice, non disponendo la norma eccezione alcuna al criterio enunciato.