(massima n. 1)
L'ordinanza con la quale il giudice, che ha ricevuto gli atti a seguito di dichiarazione di incompetenza, applica la misura cautelare ai sensi degli artt. 27 e 292 c.p.p., non è soggetta all'appello di cui all'art. 310, bensì alla richiesta di riesame ex art. 309 dello stesso codice, né, nel relativo procedimento applicativo, deve farsi luogo all'audizione del difensore prevista dall'art. 301, comma secondo, c.p.p. (nel testo risultante dopo la parziale dichiarazione di illegittimità operata dalla sentenza n. 219/94 della Corte costituzionale): tale ordinanza, infatti, ha natura di autonomo provvedimento coercitivo e non presenta alcun collegamento funzionale con quella precedentemente adottata dal giudice incompetente, né tantomeno di questa costituisce rinnovazione.