(massima n. 1)
L'interesse dell'indagato ad impugnare, con richiesta di riesame, l'ordinanza applicativa di misura cautelare disposta dal giudice dichiaratosi incompetente "ex" art. 27 c.p.p., e divenuta inefficace per il decorso del termine di venti giorni, non può presumersi, ma deve essere dedotto in termini positivi ed univoci, ai fini di una futura richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, mediante l'indicazione dei rilevanti elementi, di novità o diversità, non riscontrabili nell'ordinanza successivamente emessa dal giudice competente.