(massima n. 1)
Una volta riconosciuta in sede di riesame l'incompetenza del giudice che ha adottato una misura cautelare, il Tribunale non può pronunciare l'annullamento nè la riforma del provvedimento impugnato, ma, dopo averlo confermato, deve provvedere, ai sensi dell'art. 27 c.p.p., alla trasmissione degli atti al PM presso il Tribunale competente dinanzi al quale dovranno essere fatte valere tutte le doglianze relative ai provvedimenti emessi dal giudice ritenutosi incompetente.